Art. 3
Soggetto gestore
In vigore dal 21 ott 2023
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero.
2. Il soggetto gestore:
a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso agli incentivi;
b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizza la gestione operativa concernente i provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità;
d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
e) monitora l'andamento dei procedimenti e svolge le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all' nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto: a) per il personale impiegato, delle giornate-uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, nonché degli eventuali costi per viaggi e trasferte; b) per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, delle spese da sostenere; c) per le componenti di costo indiretto, della percentuale convenzionalmente riconoscibile. Tali oneri sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita e documentata rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo e in conformità al preventivo.
4. Il Ministero esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza e di controllo in ordine alle attività del soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2023-08-30;134#art-3