Art. 6
Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza
In vigore dal 26 ago 2023
Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni
in materia di vigilanza
1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.
3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall', commi 1 e 2.
4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'.
5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Storico versioni
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