Art. 8
Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale
In vigore dal 26 ago 2023
Disposizioni in tema di tenuta degli albi
e dell'elenco nazionale
1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.
2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale è stato conferito l'incarico nè qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge.
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