Art. 3
Contenuto dell'albo
In vigore dal 4 set 2023
1. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
2. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-04;109#art-3