Art. 3

Contenuto dell'albo

In vigore dal 4 set 2023
1. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati: a) la categoria e il relativo settore di specializzazione; b) il titolo di studio conseguito; c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito; d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza; e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi; f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico; g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati. 2. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-04;109#art-3

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