Art. 5
Domande di iscrizione
In vigore dal 26 ago 2023
1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.
4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo.
5. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
Storico versioni
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