Art. 1

Definizioni

In vigore dal 4 set 2023
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Titolo II, capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall', comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149; Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione; Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria; Visto in particolare, altresì, l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale; Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-bis, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell' della legge 24 febbraio 2005, n. 34»; Visto l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche; che gli albi sono tenuti con modalità esclusivamente informatiche; che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 agosto 2023; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale; b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo; c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione; d) «consulente»: colui che è iscritto nell'albo; e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-bis delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero; h) «Ministero»: il Ministero della giustizia; i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui è istituito l'albo; l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attività avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-04;109#art-1

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