Art. 2

Oggetto

In vigore dal 26 ago 2023
1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria. 2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-04;109#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo