Art. 10
Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 ago 2023
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall', commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall', comma 1.
2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli , nei termini indicati all', comma 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2023-08-04;109#art-10