Capo II

Art. 7

Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale

In vigore dal 11 mag 2023
1. Fatto salvo quanto previsto dall', sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalità: a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo; b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo; c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere; d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo. 3. Ai fini del controllo di cui all', la relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate. 4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.
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