Capo I

Art. 2

Classificazione degli interventi e delle opere

In vigore dal 11 mag 2023
Classificazione degli interventi e delle opere 1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere: a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall'; b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'; c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall'; d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all', che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento; e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.
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urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-2

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