Capo I
Art. 2
2 / 12Classificazione degli interventi e delle opere
In vigore dal 11 mag 2023
Classificazione degli interventi
e delle opere
1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere:
a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall';
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall';
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall';
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all', che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.
Storico versioni
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Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-2