Capo I
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 11 mag 2023
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto, in particolare, l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui comma 3 prevede che «Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e in particolare, l', recante «Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, recante regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota 27739 del 21 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e ambito
di applicazione
1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.
2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell'articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
3. L'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all', comma 1, lettera d).
Storico versioni
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