Capo II
Art. 4
Attività libere
In vigore dal 11 mag 2023
1. Gli interventi e le opere di cui all', comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attività libere. Rientrano in tale fattispecie:
a) gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
b) gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c);
c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.
2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all' entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all', comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti.
3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Storico versioni
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