Capo II
Art. 6
Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)
In vigore dal 11 mag 2023
1. Laddove intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne dà comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-6