Capo III
Art. 10
Criteri per la valutazione delle interferenze
In vigore dal 11 mag 2023
Criteri per la valutazione
delle interferenze
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua la valutazione di cui all' tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
b) compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
c) compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-10