Capo III

Art. 10

Criteri per la valutazione delle interferenze

In vigore dal 11 mag 2023
Criteri per la valutazione delle interferenze 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua la valutazione di cui all' tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda; b) compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti; c) compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.
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urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-10

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