Capo IV
Art. 12
Norme transitorie e finali
In vigore dal 11 mag 2023
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 gennaio 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1165
Storico versioni
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Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-12