Art. 12 · Norme transitorie e finali
Capo IV

Art. 12

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 11 mag 2023
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 gennaio 2023 Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1165
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