Capo I
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 mag 2023
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:
a) area di intervento: area ricompresa nel sito di interesse nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto del presente regolamento;
b) Autorità procedente: amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo;
c) Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) indagini preliminari: indagini preliminari previste dagli articoli 242-ter, comma 4, lettera a), e 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) sito già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si è concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero, in tutti gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica;
f) valutazione delle interferenze: valutazione prevista dall'articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali: interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) interventi di urgenza: interventi necessari per ovviare a eventi imprevedibili la cui mancata esecuzione determinerebbe situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o all'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2023-01-26;45#art-3