Art. 5
Criteri per la determinazione del canone
In vigore dal 15 gen 2023
1. Ai sensi dell' del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorità di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. I canoni demaniali sono costituiti da:
a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:
1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;
2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);
3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti;
b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.
3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera b), nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità concedente ai sensi dell', i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.
Storico versioni
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