Art. 9

Attività di verifica dell'autorità concedente

In vigore dal 15 gen 2023
1. L'autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorità concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all', comma 3, lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico. 3. L'autorità concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, può disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione. 4. L'autorità concedente può disporre la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione. 5. Sulla base delle comunicazioni delle Autorità di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio marittimo SID - il portale del mare che è adeguatamente implementato.
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