Art. 4
Pubblicità del bando e dell'avviso
In vigore dal 15 gen 2023
1. Il bando o l'avviso di cui all', comma 2, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso l'autorità concedente.
3. L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2022-12-28;202#art-4