Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 15 gen 2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)»;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» e, in particolare, l';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 80 e 83;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;
Vista la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 30 maggio 2018, n. 57;
Vista la nota prot. n. 22865 dell'11 ottobre 2022 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto, confermato con nota prot. n. 33116 del 21 dicembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998, effettuata con la nota prot. n. 39379 del 24 novembre 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alla definizione degli accordi di cui al medesimo articolo 18, comma 6. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle concessioni di cui all'articolo 18, commi 5 e 12, della legge n. 84 del 1994.
2. Agli accordi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni dettate per il titolo concessorio.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
b) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) «autorità concedente»: l'Autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell' della legge n. 84 del 1994 oppure, laddove non istituita, l'autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali;
d) «beni demaniali»: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione;
e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all', comma 1, della legge n. 84 del 1994;
f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994;
g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all' della legge n. 84 del 1994.
Storico versioni
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