Art. 10

Norme transitorie e finali

In vigore dal 15 gen 2023
1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli , non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993. 3. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del Codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.
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