Art. 7

Vicende soggettive successive al rilascio della concessione

In vigore dal 15 gen 2023
1. Nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorità concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione. 3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorità concedente.
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Vicende soggettive successive al rilascio della concessione (Art. 7 Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine.) — Testo vigente | Portale Normativo