Art. 2
Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale
In vigore dal 15 gen 2023
1. L'autorità concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.
2. L'autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità di cui all' del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.
3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni:
a) identificazione dei beni oggetto della concessione;
b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;
d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito, nonché degli elementi di cui al comma 4, lettere a), b) e g);
e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all', e delle eventuali penali;
f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell', commi 3 e 4;
g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo:
1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;
2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;
i) modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.
4. In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per gli utenti e gli operatori interessati;
c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
h) variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.
5. I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.
6. L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono già affidate in concessione, l'autorità concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilità di detti spazi operativi.
7. In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.
8. L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all' della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
9. Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.
10. L'autorità concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4.
12. Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2.
13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorità concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità, di mezzi, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attività. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.
14. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.
Storico versioni
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