Allegato A

Art. 11

Mandato dei periti

In vigore dal 5 nov 2022
- Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate; c) verificare se il Contraente o i Beneficiari danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli ; d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'; e) stimare e liquidare il danno in conformità delle disposizioni di Polizza. I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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