Allegato A

Art. 19

Obblighi in caso di sinistro

In vigore dal 5 nov 2022
- Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il Contraente o i Beneficiari devono: a) darne immediata comunicazione con una delle forme di cui all'; b) inviare al più presto alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; c) fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti; d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria alla continuazione dell'utilizzo. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo non avvenga entro 8 giorni dall'avviso, i Beneficiari, fermo quanto previsto all', possono prendere tutte le misure necessarie. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il Contraente o i Beneficiari devono: 1) farne denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza; 2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; 3) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. In ogni caso il Contraente e i Beneficiari sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza degli obblighi di cui alle lettere a) e b) previsti per la Sezione A e dei termini di cui ai punti 1 e 2 previsti per la Sezione B.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-19

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