Allegato A
Art. 21
Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In vigore dal 5 nov 2022
- Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione ai sensi della presente Polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate e i massimali delle singole Partite, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi.
La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di premio.
Il Contraente o i Beneficiari possono richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un premio fino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-21