Allegato A
Art. 20
Denuncia di sinistro
In vigore dal 5 nov 2022
- Denuncia di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nei termini di cui all' e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa.
Il Contraente o i Beneficiari che esagerino dolosamente l'ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all'indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-20