Allegato A
Art. 16
Gestione delle controversie - Spese legali
In vigore dal 5 nov 2022
- Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Il Contraente è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-16