Allegato A
Art. 13
Limite di indennizzo
In vigore dal 5 nov 2022
- Limite di indennizzo
Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella Scheda Tecnica, salvo quanto previsto all', costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere ai Beneficiari, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per uno o più sinistri e per l'intera durata della Polizza. Il limite di indennizzo non potrà essere inferiore al 30% delle somme assicurate in ciascuna Partita e indicate nella scheda di polizza fatto salvo il caso di crollo totale o parziale per il quale il limite di indennizzo di part. 1 è pari al 100%.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-13