Allegato A
Art. 10
Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate.
In vigore dal 5 nov 2022
- Procedure per la valutazione del danno. Stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate.
L'ammontare del danno è oggetto di apposita stima concordata tra la Società e i Beneficiari direttamente ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sarà effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresì nominerà il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterrà le spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del Garante in pari misura.
È possibile avvalersi di forme di stima peritale sull'adeguatezza dei massimali e delle somme assicurate..
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-10