Allegato A

Art. 8

Pagamento dell'indennizzo

In vigore dal 5 nov 2022
- Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo è effettuato ai Beneficiari danneggiati in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dai Beneficiari, ciascuno per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. La franchigia o in alternativa lo scoperto, con il relativo minimo, rimane a carico del Contraente/Beneficiario in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L'importo da corrispondere effettivamente, al momento della liquidazione del sinistro ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, è pari all'ammontare determinato ai sensi dell', secondo comma, ma tenendo conto per la voce di cui all', primo comma, lett. a) o lett. b), cioè il valore di ricostruzione o riparazione dell'Immobile o delle parti di esso distrutte o danneggiate, al momento del sinistro. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purchè la stessa sia effettuata entro il termine minimo di anni 2 dalla data del sinistro, la Società provvede a versare ai Beneficiari danneggiati, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare determinato ai sensi dell', secondo comma, e quanto già corrisposto secondo il precedente comma.
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