Allegato A
Art. 11
11 / 30Mandato dei periti
In vigore dal 5 nov 2022
- Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o i Beneficiari danneggiati abbiano adempiuto gli obblighi di cui agli ;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle Partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all';
e) stimare e liquidare il danno in conformità delle disposizioni di Polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-07-20;154#art-aa-11