Sez. II
Art. 8
Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
In vigore dal 9 giu 2022
Diritti di segreteria
e rilascio di copie e certificati
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all';
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all';
c) l'accesso da parte del pubblico di cui all', comma 1;
d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all', comma 2.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di accesso ai sensi degli , commi 1 e 2, sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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