Sez. III
Art. 9
Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo
In vigore dal 9 giu 2022
1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.
2. Le modalità attuative della fornitura dei dati sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-03-11;55#art-9