Sez. I

Art. 4

Dati e informazioni oggetto di comunicazione

In vigore dal 9 giu 2022
1. La comunicazione di cui all', avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene: a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini; b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell'ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata; d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all', comma 3, nella qualità di controinteressato; f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all' rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all', comma 5, nonché ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.
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