Sez. I

Art. 3

Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

In vigore dal 9 giu 2022
1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. 2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta. 4. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli , comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all', comma 3, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all', comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma. 7. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione. 8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori. 9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.
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Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (Art. 3 Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.) — Testo vigente | Portale Normativo