Sez. II
Art. 5
Accesso da parte delle autorità
In vigore dal 9 giu 2022
1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.
2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 è stipulata con il Ministero della giustizia.
4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorità trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalità tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale.
Storico versioni
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