Sez. III
Art. 11
Trattamento dei dati e sicurezza
In vigore dal 9 giu 2022
1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell' e dell', è titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformità con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dell', comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all', comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.
Storico versioni
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