Sez. II

Art. 6

Accesso da parte dei soggetti obbligati

In vigore dal 9 giu 2022
1. I soggetti obbligati di cui all' del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. 2. La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene: a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall' del decreto antiriciclaggio; b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente di cui all', comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all', comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all', comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. 3. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni. 4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione. 5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all', secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo , garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. 6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per: a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2; b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3; c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4; d) le segnalazioni di difformità di cui al comma 5. 8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall', comma 3. 9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.
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Accesso da parte dei soggetti obbligati (Art. 6 Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.) — Testo vigente | Portale Normativo