Art. 7
Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto
In vigore dal 6 lug 2022
Sospensione e cancellazione
su istanza dell'iscritto
1. L'iscritto all'albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
2. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell', comma 3.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2022-03-03;75#art-7