Art. 7

Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto

In vigore dal 6 lug 2022
Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto 1. L'iscritto all'albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi. 2. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell', comma 3. 3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell', comma 3.
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Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto (Art. 7 Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.) — Testo vigente | Portale Normativo