Art. 10

Autorità preposta alla vigilanza e al controllo e monitoraggio sul funzionamento dell'albo

In vigore dal 6 lug 2022
Autorità preposta alla vigilanza e al controllo e monitoraggio sul funzionamento dell'albo 1. Il responsabile vigila sull'albo nonché sull'attività degli iscritti. 2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice e tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell', comma 2. 3. Per il concreto esercizio della vigilanza di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia trasmette al responsabile i dati relativi all'anno precedente concernenti: a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti distinti per categoria di appartenenza; b) gli incarichi complessivamente conferiti nell'anno precedente, distinguendo, all'interno del dato complessivo, gli incarichi per tipologia di procedura concorsuale e gli incarichi conferiti dal singolo ufficio giudiziario; c) il numero di sospensioni e cancellazioni, distinguendo tra quelle volontarie e quelle disposte d'ufficio; d) il numero di segnalazioni pervenute dall'autorità giudiziaria ai sensi dell' e l'eventuale esito. 4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 3, il responsabile procede alla loro elaborazione e formula eventuali proposte di interventi correttivi e integrativi della disciplina sulla tenuta o sul funzionamento dell'albo.
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