Art. 11

Cooperazione ai fini dell'attività di vigilanza

In vigore dal 6 lug 2022
1. L'autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale comunica al responsabile, con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all', comma 5, tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall' e l'eventuale revoca dell'incarico. Allo stesso modo procede il referente dell'OCRI in relazione ai componenti del collegio di cui all'articolo 17 del Codice.
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