Art. 5

Procedimento per l'iscrizione

In vigore dal 6 lug 2022
1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all', comma 5. 5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2022-03-03;75#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo