Art. 1
Oggetto e definizioni
In vigore dal 6 lug 2022
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l', comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell', comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e ai sensi dell', commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
b) «albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
c) «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2022-03-03;75#art-1