Art. 2
Tenuta e aggiornamento dell'albo
In vigore dal 6 lug 2022
1. L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. L'albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all', comma 1, lettera u), del Codice.
4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2022-03-03;75#art-2