Art. 4
Iscrizione nell'albo
In vigore dal 6 lug 2022
1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:
a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;
b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:
1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;
d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;
f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.
3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all', comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.
4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.
6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all', comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.
7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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