Art. 7 · Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto

Art. 7

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Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto

In vigore dal 6 lug 2022
Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto 1. L'iscritto all'albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi. 2. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell', comma 3. 3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell', comma 3.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2022-03-03;75#art-7