Art. 6

Procedimento di iscrizione

In vigore dal 27 apr 2022
1. Il responsabile approva il modello della domanda di cui all', comma 1, e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche. 2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. 3. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile, per una sola volta, mediante comunicazione via PEC. In caso di richiesta di integrazione il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti. L'organizzazione o l'associazione ottempera alla richiesta di integrazione entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante comunicazione via PEC. In caso di mancata ottemperanza entro tale termine il procedimento è concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione. 4. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3 il provvedimento finale, adottato con decreto del responsabile, è comunicato all'associazione interessata mediante PEC. Il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente alla richiedente, mediante PEC, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. In caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini di cui ai commi 2 o di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4 primo periodo, si procede comunque all'iscrizione.
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